Modificato ed approvato con assemblea straordinaria del 11/04/2019
Art. 1—Denominazione e sede
È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato ‘Gruppo Astrofili Vicentini “Giorgio Abetti” APS’ che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’associazione ha sede legale in via Santa Giustina n. 127 nel comune di Arcugnano in provincia di Vicenza. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 2—Finalità e attività
- L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La finalità che l’Associazione si propone è la divulgazione dell’astronomia e delle tecniche connesse all’osservazione del cielo. I mezzi per attuare la finalità dell’associazione sono individuati in:
- conferenze tematiche nelle scuole e associazioni che ne facciano richiesta;
- osservazioni guidate del cielo impiegando i telescopi e la strumentazione di cui l’Associazione dispone con le modalità operative e nei tempi che vengono decisi dal Consiglio direttivo;
- l’organizzazione di sedute osservative in occasione di particolari eventi quali eclissi di Luna o di Sole, comparsa di comete, ecc.
- organizzazione di visite ad osservatori od istituzioni astronomiche;
- divulgazione delle tecniche connesse all’osservazione del cielo;
- costituzione di una biblioteca con l’apporto degli associati, di libri, riviste ed altro materiale didattico anche multimediale;
- seminari di studio organizzati con la presenza di docenti esperti nel settore;
- promozione di ogni altra attività, deliberata dall’Assemblea, che venga svolta nel rispetto delle finalità previste dal presente statuto;
- Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.117/17:
- conferenze tematiche e lezioni nelle scuole e nelle associazioni che ne facciano richiesta e presso la sede dell’associazione, tramite l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, con rif. alla lettera “i“ del suddetto articolo;
- osservazioni guidate del cielo impiegando i telescopi e la strumentazione di cui l’Associazione dispone con le modalità operative e nei tempi che vengono decisi dall’Assemblea, con aperture della struttura agli associati e alla comunità, in maniera continuativa, come l’apertura al pubblico di tutti i martedì sera, o saltuaria con l’apertura per eventi specifici, tramite l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, con rif. alla lettera “i” del suddetto articolo;
- Le attività vengono svolte mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:
- proiezioni di contenuti multimediali di interesse astronomico;
- proiezione di filmati scientifici di contenuto astronomico;
- proiezione di presentazioni multimediali da parte di associati o ospiti;
- spiegazione della volta celeste, con l’utilizzo di mappe stellari, software e applicazioni, simulatori della volta celeste e spiegazione diretta del cielo;
- spiegazione delle costellazioni, individuazione delle stelle più significative, luminose e brillanti tramite l’osservazione diretta del cielo;
- utilizzo del telescopio, con sessioni di ricerca manuale, tramite comando manuale e l’inserimento diretto delle coordinate stellari, o in maniera automatica tramite l’utilizzo delle funzioni già inserite nello strumento;
- insegnamento dell’uso della tastiera collegata al telescopio e delle funzioni della stessa;
- insegnamento della scelta degli oculari e del loro utilizzo;
- istruzione sull’utilizzo dei filtri con determinate caratteristiche e lunghezze d’onda passanti e dei filtri solari;
- L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
- L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.
- L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.
Art. 3—Ammissione
Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il consiglio direttivo.
La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Ci sono 3 categorie di associati:
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.
Art. 4—Diritti e doveri degli associati
Gli associati dell’associazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione;
- votare in Assemblea purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 17;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.
Gli associati dell’associazione hanno il dovere di:
- versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
Art. 5—Qualità di volontario
L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
Art. 6—Recesso ed esclusione dell’associato
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Art. 7—Gli organi sociali
Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.
Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.
Art. 8—L’assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno dei lavori e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene a mezzo e-mail, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 9—Compiti dell’assemblea
L’assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
Art. 10—Validità assemblee
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.
Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3⁄4 degli associati.
Art. 11—Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio direttivo dura in carica per n. 2 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 mandati.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’associazione;
- attua le deliberazioni dell’assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
- disciplina e delibera l’ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 12—Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea degli associati e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Art. 13—Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l’Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L.383/2000.
Art. 14—Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 15—Bilancio
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Art. 16—Bilancio Sociale
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
Art. 17—Responsabilità e assicurazione degli associati volontari
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 18—Scioglimento e devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Art. 19—Libri sociali
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura delConsiglio direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delConsiglio direttivo e degli altri organi sociali;
- il registro dei volontari, tenuto a cura delConsiglio direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata alConsiglio direttivo.
Art. 20—Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art. 21—Norma transitoria
- Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
- A decorrere dal termine di cui all’articolo 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.Lgs.n° 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.
- L’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.